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Giudice di Pace (311 cpc)

Il Giudice di Pace è un magistrato ordinario - non togato - .

Compentenza:

- fino a 5.000 euro su beni mobili;

- fino a 20.000 euro su responsabilità da circolazione veicoli;

- senza valore per: apposizione di termini;

- distanze minime;

- uso dei servizi condominiali;

- immissioni;

- interessi ed accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Fino a 1100 euro le parti possono stare personalmente in giudizio.

--> entro tale somma viene presa decisione secondo equità se la causa ha ad oggetto beni mobili.

Art. 311 cpc --> CITAZIONE ad udienza fissa (citazione che può essere anche verbale)

proposizione della domanda anche in forma verbale.

--> NO decadenze 167 per il convenuto --> costituzione anche in udienza --> non si incorre in preclusioni o decadenze.

Termini liberi dimezzati: 45 GG (163 bis con riduzione alla metà)

Non è quindi necessario nella citazione dare l'avviso delle decadenze di cui al 167 cpc.

Costituzione direttamente in udienza.

Avviene tutto in una unica udienza (320 cpc): Precisazione dei fatti, produzione di documenti, richieste istruttorie.

320 cpc --> il GdP tenta la conciliazione delle parti

--> se riesce --> forma processo verbale (185 cpc)

 --> se non riesce --> invita a precisare definitivamente i fatti, produrre documenti e richiedere mezzi di prova

321 cpc --> Quando ritiene la causa matura per la decisione --> invita le parti a precisare le CONCLUSIONI e discutere la causa.

Entro 15 GG deposita la sentenza in cancelleria.