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Il danno da vacanza rovinata

Vacanza rovinata? Come chiedere il risarcimento danni.

Il D. Lgs. 23 Maggio 2011, n. 79 ha introdotto nel nostro Ordinamento il nuovo Codice del Turismo.

In particolare l'art. 47, intitolato proprio "Danno da vacanza rovinata" di tale decreto così recita al primo comma:

Nel caso in cui l'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.

In verità il legislatore ha finalmente tradotto in disposizione normativa una tipologia di risarcimento del danno che era già stata consacrata dalla Giurisprudenza.

Danno da vacanza rovinata

Ricordiamo che la via maestra è stata aperta dalla nota sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea 12 marzo 2002 n. C-168/00.

In ambito legislativo già da prima va annotata la L. 27 dicembre 1977, n. 1084, promulgata in esecuzione della Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970. A tale convenzione viene fatto rinvio dall'art. 15 D. Lgs. 111 del 1995, attuativo della Direttiva 90/314/CEE sui viaggi, le vacanze ed i pacchetti turistici "tutto compreso", confluiti poi nel Codice del Consumo del 2005.

La citata sentenza del 2002 statuiva che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione di un contratto turistico rientrante nel campo di applicazione della direttiva comunitaria.

In Italia la Giurisprudenza ha tenuto in considerazione detto danno, qualificandolo quale pregiudizio morale collegato alla delusione e allo stress causato dalla circostanza di non aver goduto appieno dei benefici derivanti dalla vacanza.

Il concetto di vacanza va inteso qui come occasione di svago e di riposo conforme alle aspettative del turista.

Spesso accade che una splendida vacanza mostrata sui depliant di un'agenzia viaggi, si trasformi in un incubo in cui lo stress psico-fisico del viaggiatore venga acuito anziché alleviato dalla vacanza stessa.

In tal senso il mancato godimento della vacanza, seppur in modo parziale, trova per l'Ordinamento tutela e merita di essere risarcito, qualora esso si verifichi.

Coobbligati al risarcimento del danno sono l'ente organizzatore e il venditore del pacchetto. Qualora essi si avvalgano dell'opera di terzi (come gli alberghi e le strutture che ospitano il turista o i vettori che trasportano lo stesso o suoi bagagli), organizzatori e venditori risponderanno altresì dei danni cagionati da questi ultimi, salvo poter poi rivalersi indirettamente sugli albergatori per quanto pagato al turista come risarcimento.

Il risarcimento andrà quindi richiesto ai soggetti che si sono contrattualmente obbligati in modo diretto con il turista/consumatore, preferibilmente a mezzo di legale che possa formulare e quantificare una richiesta congrua.

Particolare attenzione rivestono poi i contratti con pacchetti c.d. "all inclusive": questi pacchetti consentono al turista di vedere tutelati i propri diritti in maniera più efficace. Ciò in quanto con detta denominazione e clausola contrattuale, le finalità di vacanza e di svago entrano a far parte del contenuto negoziale del contratto, costituendone elemento caratterizzante della causa del contratto stesso, obbligando il venditore e l'organizzatore a garantire la fruizione e lo svolgersi della vacanza secondo gli accordi sottoscritti.

L'inadempimento di questa clausola determina esso stesso il risarcimento del danno da vacanza rovinata.

La frustrazione della finalità di svago costituisce perciò un vizio funzionale che determina l'estinzione del rapporto contrattuale (così, Cass. 24 luglio 2007, n. 16315). Infatti la finalità turistica o lo scopo di piacere della vacanza connota la causa concreta del contratto di viaggio.

Si tratta quindi di un danno non patrimoniale derivante da mancato adempimento contrattuale; si tratta di un danno, cioè, che è considerato dal nostro Ordinamento come ulteriore e diverso rispetto a quello morale, il cui risarcimento è basato sulla disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 92 Codice del Consumo.

Tale ultimo articolo in particolare riconosce al comma II il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno che dipenda dalla mancata esecuzione del contratto.

Ciò detto appare chiaro come non sia necessario aver viaggiato sulla Costa Concordia o sul Titanic per poter avere diritto a chiedere un risarcimento dei danni da vacanza rovinata.

Lo Studio di Consulenza Legale De Paola Longhitano di Torino è pronto ad assisterVi nelle cause di risarcimento danni per vacanze rovinate.

In particolar modo è in grado di aiutarVi a capire l'entità delle somme che è possibile richiedere al venditore/organizzatore del viaggio, considerando gli esborsi sostenuti e il danno subito a causa della mancata esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Si tratta di una materia non semplice da trattare. Se infatti risulta di una certa semplicità quantificare gli esborsi sostenuti, non così semplice è il procedimento per quantificare il danno subito a seguito di una vacanza che non ha avuto gli esiti sperati.

Chiedete attraverso questa pagina una consulenza al nostro Studio

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