Giudice di Pace (311 cpc)
Il Giudice di Pace è un magistrato ordinario - non togato - .
Compentenza:
- fino a 5.000 euro su beni mobili;
- fino a 20.000 euro su responsabilità da circolazione veicoli;
- senza valore per: apposizione di termini;
- distanze minime;
- uso dei servizi condominiali;
- immissioni;
- interessi ed accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali.
Fino a 1100 euro le parti possono stare personalmente in giudizio.
--> entro tale somma viene presa decisione secondo equità se la causa ha ad oggetto beni mobili.
Art. 311 cpc --> CITAZIONE ad udienza fissa (citazione che può essere anche verbale)
proposizione della domanda anche in forma verbale.
--> NO decadenze 167 per il convenuto --> costituzione anche in udienza --> non si incorre in preclusioni o decadenze.
Termini liberi dimezzati: 45 GG (163 bis con riduzione alla metà)
Non è quindi necessario nella citazione dare l'avviso delle decadenze di cui al 167 cpc.
Costituzione direttamente in udienza.
Avviene tutto in una unica udienza (320 cpc): Precisazione dei fatti, produzione di documenti, richieste istruttorie.
320 cpc --> il GdP tenta la conciliazione delle parti
--> se riesce --> forma processo verbale (185 cpc)
--> se non riesce --> invita a precisare definitivamente i fatti, produrre documenti e richiedere mezzi di prova
321 cpc --> Quando ritiene la causa matura per la decisione --> invita le parti a precisare le CONCLUSIONI e discutere la causa.
Entro 15 GG deposita la sentenza in cancelleria.