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Decreto Ingiuntivo (663 cpc)

Si tratta di un accertamento con prevalente funzione esecutiva.

Su domanda del creditore (RICORSO)

- di una somma liquida di denaro;

- di una quantità determinata di cose fungibili;

- di consegna di una cosa mobile determinata.

--> Il Giudice pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna.

Si deve dare prova scritta del diritto.

--> può essere utilizzato altresì per i crediti di avvocati e notai.

Costituisce prova scritta: una polizza, una promessa unilaterale per scrittura privata, un telegramma oppure un documento contabile.

Domanda per i crediti degli avvocati va corredata dalla parcella sottoscritta + parere della competente associazione professionale.

633 cpc --> se esistono le condizioni previste da tale articolo, entro 30 GG da deposito del ricorso, il Giudice emette decreto motivato di ingiunzione nel termine di 40 GG.

Nei 40 GG è possibile fare opposizione al d.i.

642 cpc --> Il D.I. è provvisoriamente esecutivo su istanza del creditore, quando è fondato su assegno bancario, assegno circolare, cambiale, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio.

Il termine in questo caso serve solo ai fini di proporre opposizione.

Il ricorso in originale + il decreto restano depositati presso la cancelleria del Giudice. --> si notifica una copia autentica del D.I.

Si deve provvedere alla notifica entro 60 GG dal decreto.

645 cpc --> L'opposizione a D.I. si fa con atto di citazione.

L'Ufficiale Giudiziario notifica avviso di opposizione al cancelliere. --> si instaura un procedimento ordinario di cognizione.

647 cpc --> il Giudice dichiara esecutivo il decreto se non è stata fatta opposizione o se l'opponente non si è costituito in giudizio.