Procedimento Cautelare (669bis)
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- Pubblicato: Martedì, 16 Ottobre 2012 23:10
--> RICORSO --> 669 ter (Ante causam --> prima della causa di merito) --> si promuove presso il giudice competente per il merito.
669 quater --> se la causa per il merito è già pendente, la domanda cautelare si fa al giudice del merito
669 sexies --> il giudice, sentite le parti, procede nel modo + opportuno agli atti di istruzione indispensabili --> con ORDINANZA accoglie o rigetta la domanda
--> se la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede inaudita altera parte con DECRETO MOTIVATO.
Col decreto fissa l'udienza di comparizione delle parti entro MAX 15 GG.
Assegna MAX 8 GG per provvedere alla notifica.
All'udienza conferma, modifica o revoca il provvedimento.
669 septies --> L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione della domanda se mutano le circostanze o sono dedotte nuove ragioni in fatto o in diritto.
669 octies --> l'ordinanza di accoglimento se ANTE CAUSAM deve fissare l'inizio della causa di merito nel termine MAX di 60 GG.
669 nonies --> il provvedimento cautelare perde efficacia se il merito non è iniziato nel termine.
Si può poi fare RECLAMO entro 15 GG dalla concessione del provvedimento.
SEQUESTRO:
- GIUDIZIARIO : anticipa gli effetti di una sentenza definitiva
- CONSERVATIVO : quando c'è il pericolo fondato di perdere una garanzia
- FUMUS BONI JURIS --> verosimiglianza del diritto fatto valere
- PERICULUM IN MORA --> pericolo di sottrazione del bene