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Srl a capitale ridotto e Srl Semplificata: Novità nel Decreto Sviluppo

Srl a capitale ridotto e srl semplificata: differenze e analisi dei due nuovi tipi societari.

Con il D. L. 83/2012, anche detto Decreto Sviluppo, arrivano importanti novità di Diritto Societario.

Srl semplificata e srl a capitale ridotto

Il Governo Monti sostanzialmente accoglie le critiche costruttive sui limiti d'età relativi alla srl semplificata e crea una nuova figura di SRL: l'SRL a capitale ridotto.

Con tale società vengono abbattuti i limiti d'età legati alla sola Srl semplificata, che ricordiamo in 35 anni.

Ad oggi esistono quindi ben 3 tipologie di Società a Responsabilità Limitata:

1) Le Società a Responsabilità Limitata ordinarie: previste dal codice civile e con capitale sociale minimo di Euro 10.000 (di cui almeno il 25% deve essere interamente versato qualora i soci siano due o più)

2) Le Società a Responsabilità Limitata Semplificate introdotte dal D.L. 1/2012: con capitale sociale da 1 euro a 9.999 euro, accessibili ai soli soci che non abbiano compiuto 35 anni d'età e che devono essere amministrate da un socio. Tali società beneficiano dell'esenzione dal pagamento delle spese dei bolli, di segreteria e dell'onorario notarile in fase costitutiva, a differenza delle srl a capitale ridotto, che non sono ammesse a tali benefici in fase di start up.

3) Le Società a Responsabilità Limitata a Capitale Ridotto introdotte con il D.L. 83/2012: con capitale anch'esse da 1 euro a 9.999 euro, ma a accessibili anche a soggetti con più di 35 anni. Tali società possono essere amministrate anche da soggetti esterni alla società, diversi dai soci.

Inoiltre per la Srl a capitale ridotto è prescritto che l'atto costitutivo vada redatto per atto pubblico avente i medesimi elementi previsti all'art. 2643 bis c.c., ossia quelli della srl semplificata.

Perciò l'atto costitutivo dovrà contenere:

1) cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio e cittadinanza di tutti i soci;

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto;

3) il comune ove sono poste la sede principale ed eventuali sedi secondarie;

4) l'ammontare del capitale sociale da 1 a 9.999 euro;

5) l'attività che costituisce l'oggetto sociale della società;

6) la quota di partecipazione di ciascun socio;

7) le norme attinenti al funzionamento della società, con particolare riguardo all'amministrazione e alla rappresentanza della società stessa;

8) l'indicazione delle persone a cui è affidata l'amministrazione;

9) l'indicazione dell'eventuale soggetto incaricato della revisione dei conti.

Non si fa menzione dello statuto standard atteso e necessario per le srl semplificate, ma si presume che si debba attendere l'approvazione di un testo standard da parte del Ministero della Giustizia.

Si protrae ancora quindi l'attesa per costituire le prime srl semplificate e contestualmente inizia l'attesa per le nuove srl a capitale ridotto, nella speranza che il decreto interministeriale agognato venga a breve emanato, essendo oramai decorsi i termini previsti per la sua pubblicazione (che ricordiamo erano 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 1/2012, scaduti il 23 maggio 2012 scorso).

Conformandosi alla disciplina già esistente in materia societaria, sarà poi necessario indicare in tutti gli atti e la corrispondenza della società, nonché nello spazio elettronico ad essa dedicato (ossia sul sito internet della stessa) l'indicazione di srl a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato e la sede societaria, essendo necessario palesare ai terzi che vengono in contatto con la società con quale soggetto abbiano a che fare.

A tale società si applica la disciplina della srl ordinaria prevista nel libro V titolo V, capo VII del codice civile, laddove essa sia compatibile.

 

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SCARICA QUI IL TESTO COMPLETO DEL DECRETO SVILUPPO D.L. 83/2012 (leggioggi.it)