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Viaggi annullati a Causa del Covid-19: La mediazione diventa obbligatoria

Con la Legge 25 giugno 2020, n. 70, in vigore dal 01.07.2020, viene allargato il campo di applicazione della Mediazione a tutte le controversie in materia contrattuale derivanti da inadempimenti ingenerati dal Covid-19.

Infatti, in sede di conversione in Legge del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, il Parlamento con un emendamento ha deciso di ampliare l'ambito di applicazione della Mediazione anche alle cause civili inerenti all'inadempimento contrattuale a causa del Covid-19.

Si ritiene dunque che tutte le cause, anche quelle afferenti alla mancata restituzione di importi spesi per viaggi e voli aerei, derivanti da annullamento degli stessi, vengano dunque travolti da questa modifica legislativa.

Anche se è ampiamente prevedibile che le grandi compagnie aeree (ad esempio come la nostra compagnia di bandiera Alitalia) facilmente diserteranno la mediazione e che tale provvedimento non vada che a detrimento dei cittadini che hanno speso già per acquistare un viaggio che poi non potranno fare a causa dell'inadempimento da parte delle Compagnie Aeree e delle Agenzie di Viaggio.

Il Governo è intervenuto dunque a complicare la strada per la risoluzione di tali controversie.

Al cittadino che vorrà ricevere la restituzione di quanto pagato e che non avrà trovato un accordo con l'agenzia o la compagnia aerea mediante alternativamente la restituzione delle somme, l'emissione di un voucher riutilizzabile su altra prenotazione entro l'anno dall'emissione, o la riprenotazione gratuita di altro viaggio, non resterà altra strada che anzitutto intraprendere la mediazione civile e commerciale.

Un bel problema in realtà perché alla mediazione è necessario partecipare a mezzo legale e il preventivo esperimento del procedimento si pone come condizione di procedibilità per poter agire nel successivo giudizio.

Inoltre ricordiamo sempre che il Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. potrà sempre decidere di valutare il comportamento processuale (e anzi anche quello pre-processuale avuto in mediazione dalle parti).

L'art. 6 ter della citata Legge 25 giugno 2020, n. 70 così testualmente recita: "Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda."

Lo Studio Legale De Paola Longhitano di Torino nella persona degli Avv. Gabriele De Paola e Vincenzo Longhitano si occupa di fornire assistenza ai clienti sia stragiudiziale, sia in mediazione, sia giudiziale.

L'eccezionale situazione determinata dal Covid-19 sta purtroppo costringendo numerosi cittadini a riscontrare problematiche di ogni genere in relazione ad inadempimenti contrattuali.

In materia contrattuale dunque, che si tratti di matrimoni che non si sono potuti celebrare, che si tratti di voli che non sono mai decollati oppure che si tratti ancora di qualsiasi inadempimento contrattuale insorto in tempo di epidemia, siamo pronti a fornirVi assistenza a tutto campo, mettendo a Vostra disposizione tutta la nostra formazione e competenza in materia, ben consapevoli che il cittadino è chiamato ancora una volta a confrontarsi con un sistema che pare essergli avverso e che viene ulteriormente complicato a causa di questo intervento normativo, che sembra quasi emanato in soccorso delle grandi e potenti aziende che stanno quasi approfittando dell'emergenza sanitaria per rastrellare denari che poi non vengon restituiti.

Sappiamo bene che il voucher da riutilizzare si presta a consentire all'agenzia o alla compagnia aerea di effettuare un rialzo dei prezzi in un momento successivo che consenta a questi di lucrare comunque indebitamente sull'importo già versato in tempo di Covid-19 e francamente stupisce come il Governo possa consentire una cosa simile.

Sappiamo altresì che ci sono compagnie aeree che sistematicamente stanno continuando tutt'oggi a vendere biglietti per voli, rassicurando i clienti sulla policy di restituzione degli importi in caso di annullamento del viaggio, che poi al momento pratico dell'effettiva restituzione degli importi applicano una policy in cui il cittadino è abbandonato a se stesso, con call center che non rispondono mai o che quando rispondono richiedendo il pagamento di una differenza sulla nuova prenotazione, magari accampando un cambio di classe di biglietto o ancora che categoricamente rifiutano di restituire le somme in danaro.

Ebbene siamo qui per aiutare la clientela, se necessario anche proponendo una class-action avverso questo modus operandi, che sta consentendo a imprenditori e a quasi monopolisti di fare ciò che vogliono con i soldi degli italiani e di coloro che si sono in buona fede affidati loro.

Se avete bisogno di una consulenza o di assistenza, Vi invitiamo a prendere appuntamento in studio, telefonando al n. 011-3173816.

Lo Studio Legale De Paola Longhitano è pronto a riceverVi in piena sicurezza presso lo Studio di Corso Lione 91/A, dotato di dispositivi di protezione anti-Covid-19.