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La riforma del lavoro in tema di licenziamento: PARTE I

PARTE I

 

La riforma sul lavoro apporterà delle significative modifiche allart. 18 dello Statuto dei lavoratori cercando di portare la normativa italiana in linea con quella vigente in altri paesi europei.

 

Bisogna premettere che in assenza della crisi generalizzata che ha colpito il nostro paese difficilmente si sarebbe potuta, anche solo concepire, una modifica a tale disciplina orientata in tale senso.


Uno dei quadri più famosi in tema di Diritto del Lavoro: Il Quarto Stato di Peliza da Volpedo 

 

Giungendo concretamente alle modifiche apportate si rileva subito che la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro non viene eliminata, ma subisce un notevole indebolimento.

 

Occorre analizzare separatamente il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo ed alcuni tipi di licenziamenti disciplinari.

 

Nel primo la tutela della reintegra non mantiene più la caratteristica della automatica applicabilità e viene devoluto al giudice il potere discrezionale di erogarla o meno.

 

Qualora, infatti, il giudice del lavoro reputi che tale tipo di licenziamento (c.d. licenziamento economico) non sia giustificato, in quanto viene rilevata la manifesta infondatezza della motivazione economica addotta, eglipotrà ordinare la reintegrazione del lavoratore.

 

Il giudice dovrà invece disporre la reintegra solamente nelle seguenti ipotesi:

licenziamento disciplinare ove il fatto contestato non sussiste o il lavoratore non lo ha commesso, oppure sia applicabile altra sanzione di tipo conservativo;
licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nella inidoneità fisica o psichica del lavoratore  ove linidoneità non sussista;
licenziamento intimato in violazione dellart. 2110, co. 2, cod. civ.

 

Al lavoratore resta comunque la possibilità di scegliere in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro unindennitàsostitutiva pari a 15 mensilità di retribuzione non assoggettati a contribuzione previdenziale.

Diritto alla reintegrazione a parte, al lavoratore in tali ipotesi spetterà altresì un risarcimento del danno patito entro il massimo di 12 mensilità retributive ( e non più ad una somma minima di 5 mensilità) al netto della somma percepita o percepibile nel periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della reintegrazione.

 

In tutte le altre ipotesi in cui il giudice riterrà non sussistenti i giustificati motivi soggettivi od oggettivi dichiarerà risolto il contratto di lavoro ed erogherà una indennitàomnicomprensiva compresa tra le 12 e le 24 mensilitàdellultima retribuzione.

Tale importo verrà quantificato tenendo conto dellanzianitàdel lavoratore, del numero di dipendenti occupati, delle dimensioni dellattività economica e del comportamento delle parti.

 

Non subisce modifiche invece la disciplina del licenziamento nullo in caso di recesso intimato per motivi discriminatori (credo politico, fede religiosa, appartenenza a determinati sindacati, lingua, sesso, età, handicap, ecc.).

Il lavoratore in tali ipotesi potrà scegliere se essere reintegrato o se percepire unindennità sostitutiva pari a 15mensilità ed inoltre avrà diritto al risarcimento del danno subito.

Assimilabile a tale disciplina sono: il licenziamento ritorsivo, quello intimato per motivo illecito determinante ai sensi dellart. 1345 (ossia quello derivante dalla reazione del datore di lavoro ad un comportamento legittimo del lavoratore) e quello inefficacie perché intimato in forma orale.

Per quanto attiene la quantificazione dellindennitàrisarcitoria si rileva che secondo la disciplina novellata bisognerà dedurre quanto percepito dal lavoratore nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altra attivitàlavorativa.

 

 

Il nuovo assetto sul licenziamento per motivazione economica dovrebbe consentire, a parere del legislatore, da un lato ai datori di lavoro di svincolarsi in modo meno gravoso dal lavoratore il cui costo non è più affrontabile dall'azienda e dallaltro, in un periodo in cui la dimostrazione del dissesto economico è facilmente espletabile, una soluzione per evitare il licenziamento indiscriminato.


Analizzeremo in seguito le criticità di tale riforma e la disciplina che reintroduce una sorta del recentemente abrogato tentativo di conciliazione.


LEGGI LA PARTE SECONDA di questo articolo: RIFORMA DEL LAVORO PARTE II