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Al “bamboccione” che non vuole lavorare non è dovuto il mantenimento

La Suprema Corte di Cassazione finalmente con sentenza n. 17183/2020 ha statuito che al figlio che non abbia seguito con profitto un corso di studi e che non abbia neppure reperito una occupazione stabile che gli consenta di mantenersi NON E’ DOVUTO l’assegno di mantenimento.

La Suprema Corte ha finalmente deciso di dare una stoccata finale ai cosiddetti “bamboccioni”, quei figli un po’ poltroni che riposano sugli allori cullati dall’assegno di mantenimento di papà e che non si siano attivati per reperire una occupazione.

E qui abbiamo la prima particolarità di questa pronuncia: non già un lavoro che si attagli agli studi svolti o che corrisponda alle aspirazioni del figlio, bensì qualunque lavoro!

Tuttavia la S.C. non si è fermata qui: ha statuito infatti che anche i rampolli che appartengono a famiglie abbienti abbiano lo stesso trattamento.

Pertanto la Cassazione, finalmente avvedendosi dell’evidente ingiustizia di vedere dei genitori tenuti a mantenere a vita i figli benché scansafatiche o semplicemente troppo pretenziosi nella ricerca di occupazione, ha sancito il venir meno dell’obbligo di mantenimento laddove il figlio terminati gli studi non si rimbocchi le maniche e reperisca un lavoro qualunque in tempi brevi. 

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