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La recensione negativa su Tripadvisor può configurare reato

Come noto, Tripadvisor, ma anche siti similari basati sul c.d. meccanismo di feedback come ad esempio eBay e Amazon, ospitano recensioni dei locali e delle attività commerciali presenti e dislocate sul territorio, consentendo ai probabili avventori di scegliere a quale ristorante o struttura fare visita, basandosi sulll'esperienza già avuta da parte di altri utenti e non già sui pareri di nobili, arroganti e a volte anche poco credibili chef stellati.

Recensioni e querela

Le grandi guide eno-gastronomiche sono state infatti via via soppiantate dalle recensioni dell'uomo di strada, del comune cittadino e visitatore che recensisce personalmente, a volte anche molto severamente, le strutture che lo hanno ospitato, postando anche le foto dei piatti e dei posti, avendo a volte cura di descrivere nei dettagli ogni esperienza sensibile cui abbia preso parte.

Si è così sviluppata sempre più l'usanza di uscire da un ristorante e provvedere a redigere una recensione dello stesso. A volte ci sono clienti che addirittura scrivono la recensione in diretta, portata per portata, magari avvalendosi proprio della connessione wi-fi dello stesso locale.

A volte il fenomeno ha destato preoccupazioni da parte dell'Antitrust che ha  posto in dubbio la veridicità delle recensioni. Si tratta peraltro di un fenomeno diffuso e, di fatto, quasi incontrastabile.

La verità è però che il web conta sempre di più nelle nostre vite di ogni giorno e che sempre più spesso sono lo smartphone e il computer ad aiutarci a decidere ad esempio di pianificare un viaggio o anche solo una serata in compagnia di buoni amici in un locale nuovo, che non si conosce.

Non è una novità che gli utenti stiano diventando sempre più smaliziati e scaltri nelle proprie scelte e che il web abbia il precipuo compito di raccogliere tutte queste informazioni e veicolarle nel modo più utile allo sviluppo economico e alle ricerche di mercato.

L'utente medio oramai non si accontenta più di leggere solo il menù all'ingresso di un locale o le informazioni messe a disposizione dal ristoratore o dal gestore sul proprio sito internet ufficiale.

Ecco quindi che le recensioni divengono un importante strumento di valutazione di un'attività, tanto che i ristoratori e i commercianti spesso prestano massima attenzione alle recensioni ricevute e si dannano l'anima per le recensioni negative eventualmente ricevute.

Per fare fronte alla richiesta di tutela concreta di diversi clienti, abbiamo pertanto provveduto a condurre uno studio approfondito della questione, giungendo alla conclusione che la recensione negativa su Tripadvisor et similia può configurare il reato di diffamazione.

La fattispecie concreta richiede di dover discernere con oculatezza tra il diritto di critica dell'utente, sancito costituzionalmente come estrinsecazione della libertà di espressione di cui all'art. 21 della Costituzione ed il rischio concreto di ricadere nella fattispecie penale della diffamazione di cui all'art. 595, comma III, c.p. .

La citata norma, infatti, così testualmente recita: "Chiunque comunicando con più persone offende l'altrui reputazione è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. [...omissis...]. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero con atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a Euro 516."

Ebbene è possibile dunque che a seguito di alcune recensioni negative, i proprietari delle attività constatino una perdita di clientela tangibile e necessitino di agire per la rimozione delle stesse recensioni, nonché per l'eventuale risarcimento dei danni patiti in conseguenza alle esternazioni presenti su internet.

Il Codice penale appronta quindi la relativa tutela. Sarà pertanto necessario che le esternazioni degli avventori siano censurate a mezzo di denuncia-querela laddove integrino reato nei suoi elementi cardine. Per fare ciò, sarà necessario rinvenire anzitutto la condotta diffamante, configuratasi con la pubblicazione di una recensione avente contenuto diffamante. Particolare attenzione andrà rivolta all'esame delle esatte parole utilizzate da chi ha effettuato la recensione, nonché dalla corrispondenza delle stesse a verità. Siamo, come detto, sul sottile crinale tra il diritto di critica e la diffamazione, per cui le parole andranno soppesate dal proprio legale di fiducia prima di procedere ad una proposizione di querela che rischierebbe altrimenti di essere avventata e ciò per evitare poi il rischio di vedersi contro-querelati per calunnia.

Particolare importanza avrà poi l'esame dell'elemento soggettivo del reato. E' necessario cioè che qui si possa ravvisare quello del dolo generico.

Per configurare il reato inoltre, il soggetto passivo dello stesso dovrà essere determinato. L'individuazione dell'effettivo destinatario dell'offesa è infatti condizione essenziale ed imprescindibile per attribuire ad essa una rilevanza giuridica penale.

Altrettanta attenzione andrà prestata al momento di consumazione del reato: la diffamazione è infatti reato formale ed istantaneo che si consuma con la comunicazione con più persone lesiva dell'altrui reputazione.

La diffamazione è reato di evento e si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano stati immessi sul web, tale momento si individua in quello in cui il collegamento viene attivato (così, Cassazione sez. V, n.25875/2006).

In relazione alla percezione da parte di terzi della comunicazione offensiva quale avvenimento esterno all'autore del reato e causalmente collegato al suo comportamento, desta interesse quanto espresso dal Tribunale di Genova 29-1-2001 (ormai da ritenersi superato dalla precedente sentenza citata) che sosteneva che il reato di diffamazione si consumasse non già nel momento della diffusione o pubblicazione del messaggio offensivo ma in quello diverso della sua percezione da parte di persone terze rispetto al soggetto attivo e al soggetto passivo del reato. Nella stessa pronuncia curiosamente si sosteneva altresì che in caso di diffamazione a mezzo internet, le peculiari caratteristiche tecniche della diffusione del messaggio lesivo non consentono di presumere la conoscenza da parte di terzi e pertanto tale condotta non è assimilabile a quella della diffamazione a mezzo stampa cartacea o a mezzo di una trasmissione televisiva.

E' necessario inoltre, secondo taluna Giurisprudenza che è da ritenersi maggioritaria, che la frase denigratoria venga a conoscenza di due o più persone per far sì che si configuri reato.

Il diritto di critica però rientra poi in gioco in maniera preponderante, in quanto il medesimo viene in considerazione quale scriminante del reato, che esimerebbe pertanto l'autore da qualsiasi condanna.

L'argomento appare da subito complesso e sarebbe altresì degno di una trattazione in sede di un futuro caso di Esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.

Ulteriore interesse desterebbe altresì l'esame dei profili risarcitori del danno cagionato dal recensore. Ma rimandiamo qui l'argomento ad una sua futura trattazione specifica.

Lo Studio Legale De Paola Longhitano di Torino, forte della propria esperienza e preparazione in materia, è pronto ad assisterVi nelle casistiche afferenti a questa materia e a quella più ampia e complessa del Diritto Informatico e dei nuovi mezzi di comunicazione. Sarà possibile prendere contatto, chiamandoci al n. 011.3173816, oppure compilando il questionario di contatto alla seguente pagina RICHIEDI UNA CONSULENZA.