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Sassuolo - Pescara. Il Giudice sportivo decreta 0-3 a tavolino. Facciamo Chiarezza

In passato ci siamo spesso occupati di Diritto Sportivo. Torniamo a farlo con questo articolo sulla recente decisione del Giudice sportivo di sanzionare con sconfitta a tavolino per 0-3 il Sassuolo nella gara giocata domenica scorsa contro il Pescara, il cui esito sul campo vedeva invece uscire sconfitti gli abruzzesi con il punteggio di 2 a 1.

Cos'è successo?

Si legge che i motivi della decisione siano da ascriversi al fatto che il Sassuolo abbia schierato in campo e fatto giocare, a far corso dal 65esimo minuto e fino al termine della gara, il calciatore Antonino Ragusa, tesserato il 26 agosto 2016, il cui nominativo era stato inserito nella distinta di gara e che tale calciatore non fosse stato inserito nella lista dei 25 giocatori trasmessa alla Lega Calcio entro le ore 12.00 del giorno antecedente alla gara.

Il Giudice, richiamando la normativa contenuta nel Comunicato Ufficiale 83/A del 20 novembre 2014, ha rilevato infatti l'omesso invio da parte della società Sassuolo a mezzo posta elettronica certificata della lista dei nominativi modificata recante l'inserimento di Antonino Ragusa.

Tale omissione comporta, ai sensi dell'art. 17 comma 5, lett. A CGS, la sanzione comminata.

Descritta la situazione come delineata dal Giudice Sportivo in termini giuridici c'è ora da ragionare sui tecnicismi della PEC.

Innanzitutto spieghiamo ai nostri lettori che l'acronimo PEC designa la posta elettronica certificata. In parole povere: una casella di posta elettronica particolare, dotata di requisiti tali per i quali il messaggio spedito  assume la medesima valenza di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Un messaggio PEC validamente inviato si compone dunque di tre file: il messaggio inviato, la ricevuta di accettazione (generata dal server di posta del mittente) e la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio nella casella del destinatario (generata dal server del destinatario e restituita al mittente).

Si tratta di due ricevute elettroniche (sotto forma di email) che vengono normalmente generate nell'immediatezza dell'invio del messaggio da parte del mittente.

Il sistema non ammette errori informatici e la questione non ha precedenti nella giustizia sportiva.

Il Sassuolo, che ha già annunciato il ricorso, al fine di vederlo accolto non avrà altra strada che sottoporre al Giudice Sportivo i citati documenti: 1) la PEC recante la lista dei 25 tesserati; 2) la ricevuta di accettazione e 3) la ricevuta di avvenuta consegna.

Naturalmente avranno rilevanza assoluta altresì la data e l'ora che i tre messaggi recheranno in calce.

Solo se la PEC recherà una data di invio anteriore alle ore 12.00 del 27 agosto 2016 infatti, il Sassuolo vedrà accolte le proprie doglianze.

Ciò a meno di un improbabile dimostrazione di un disservizio dei server PEC, caso nel quale il Giudice sportivo potrebbe comunque determinarsi nel rigettare il ricorso.

Onde chiarire ai tifosi e appassionati di diritto sportivo il tutto, si allegano qui il comunicato del  Giudice Sportivo del 30 agosto 2016 e il comunicato ufficiale recante la normativa applicata.