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Tribunale di Torino: annullate multe per 22.000,00 Euro e condannato il Comune di Torino a rifondere le spese legali

Comune di Torino e Soris costrette a risarcire il cittadino

PREMESSA:

La vicenda qui trattata è particolarmente avvincente ma lunga ed intricata per cui se volete leggere brevemente le massime della sentenza e un veloce riassunto della vicenda giudiziale cliccate nell'indice che segue sui paragrafi "IN BREVE" E "SENTENZA IN MASSIME".

Se invece avete piacere di procedere oltre nella lettura, ne siamo lieti.

Per consentirvi una consultazione più agevole qui di seguito potrete consultare l'indice per muovervi attraverso i singoli paragrafi.

INDICE

PREMESSA

IN BREVE

SENTENZA IN MASSIME

IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

L'APPELLO

IL PUNTO SALIENTE DELLA SENTENZA

TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

Sentenza Tribunale Torino n. 3477/2018 pubblicata in data 06.07.2018

Il Tribunale di Torino nella giornata di ieri ha emesso una importante sentenza che statuisce un principio di Diritto in materia di disconoscimento di documento e querela di falso.

La sentenza, che riguarda un caso di un cliente difeso dal nostro Studio, merita di essere analizzata non tanto perché accoglie pienamente l'atto di appello proposto avverso sentenza del Giudice di pace di Torino dando integrale ragione al nostro assistito, quanto perché statuisce e fa chiarezza su un dubbio che era emerso in giudizio in merito all'interpretazione e al significato di disconoscimento dei documenti prodotti in giudizio dalle controparti, nello specifico il Comune di Torino e Soris Spa.

Il Tribunale di Torino, chiamato a giudicare in secondo grado su una impugnazione di una ingiunzione di pagamento emessa dell'Ente di Riscossione dei tributi per conto del Comune di Torino, la Soris Spa, si è espresso infatti a favore del ricorrente nostro assistito annullando una ingiunzione di complessivi Euro 21.925,18 portata da ben 116 sanzioni elevate verso lo stesso trasgressore in diversi anni.

Ma andiamo per gradi e vediamo di ricostruire l'intera vicenda.

IN BREVE

Se non avete pazienza di leggere tutti i fatti per come si sono svolti in breve qui riassumiamo i passaggi chiave del procedimento:

Il ricorso riguarda una impugnazione per la quale il Giudice di prime cure era chiaramente incorso nella palese violazione di legge e nella completa erroneità del processo logico che aveva condotto alla decisione, fondandola sulla valenza probatoria della notifica prodotta in copia, la cui sottoscrizione invece era stata tempestivamente disconosciuta da parte ricorrente;

Il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che il documento prodotto in copia e contestato, anche senza i requisiti di cui all’art. 2719 c.c., avesse il medesimo valore dell’originale e che, fosse possibile esperire il procedimento di querela di falso avverso la copia fotostatica di detto documento, cosa che il Tribunale di Torino, in sede di appello ha puntualmente smentito.

Diversamente il Giudice di Pace avrebbe dovuto ritenere che la contestazione della sottoscrizione del documento, prodotto solo in copia, avrebbe onerato Soris e il Comune di Torino di depositare il documento in originale al fine di consentire l’esperimento della querela di falso, perchè in caso di smarrimento dell’originale, la copia non è idonea a fondare mezzo di prova dell’avvenutanotifica del provvedimento impugnato.

Il ricorrente chiedeva quindi di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha statuito che “non avendo il ricorrente espresso la volontà di procedere a querela di falso, l’avviso di ricevimento, seppur prodotto in copia dalla Soris Spa, appare idoneo a documentare l’avvenuta ricezione dell’ingiunzione di pagamento n. *** con consegna dell’atto a mani del ricorrente come avvenuta in data 02.11.2010.

Il Tribunale di Torino, dopo aver svolto una serie di ragionamenti molto interessanti dal profilo del Diritto con particolare riguardo al disconoscimento di documenti e di proponibilità della querela di falso, ha annullato una ingiunzione di pagamento di circa 22.000,00 Euro, condannando il Comune di Torino e Soris alla refusione delle spese legali in favore del cittadino che si è dovuto difendere in giudizio.

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LA SENTENZA IN MASSIME

1) Il disconoscimento della sottoscrizione sulla copia del documento e la richiesta della produzione dell’originale, altro non significnoa che contestare la conformità all’originale della sottoscrizione in copia, al fine di escludere la valenza probatoria del documento in copia, relativamente alla sottoscrizione.

2) Il documento prodotto in copia – sia atto pubblico che scrittura privata – perde la sua efficacia probatoria se è ne è contestata la sua conformità all’originale (art. 2712 c.c.), in assenza di altri elementi probatori, anche indiziari, che convincano il Giudice della infondatezza della contestazione.

3) Pur se la querela può essere proposta anche prima della produzione in giudizio dell'originale del documento contestato, il conseguente giudizio di accertamento deve necessariamente svolgersi sull'originale e la parte interessata deve essere messa in condizione - prima di proporre la querela - di esaminare il documento originale, per non esporsi ad iniziative avventate (così Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19987).

4) L'attribuzione del contenuto della scrittura ad un determinato soggetto in virtù della sua sottoscrizione, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore con l'esito favorevole della querela di falso, postula che il documento sia stato prodotto in originale, nel quale solo si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione.

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IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Il giudizio di primo grado veniva introdotto con ricorso in data 30 settembre 2015 quando il ricorrente impugnava innanzi al Giudice di Pace di Torino il provvedimento di Ingiunzione di pagamento N.****, di €21.925,18 emesso da Soris Spa per conto del Comune di Torino.

Il provvedimento di ingiunzione era stato emesso sulla base di ben 116 contestazioni di infrazioni al Codice della Strada, dall’anno 2005 all’anno 2008.

Questi i motivi della impugnazione in primo grado innanzi al Giudice di pace di Torino: il provvedimento ingiuntivo non era mai stato notificato all’opponente che ne aveva avuto contezza solamente a seguito della ricezione di una “segnalazione di mancato pagamento".

Conseguentemente per i crediti portati dai verbali relativi a infrazioni commesse tra il 2005 ed il 2008, era intervenuta la prescrizione, essendo ampiamente decorso il termine quinquennale dall’accertamento delle violazioni.

L’opponente non aveva mai ricevuto la notifica dei 116 verbali contestanti le violazioni al C.d.S.

Si costituiva Soris che depositava copia della notifica dell’ordinanza ingiunzione.

All’udienza successiva l’opponente contestava come propria la sottoscrizione sulla copia della notifica e chiedeva la esibizione del documento in originale, riservandosi all’esito di proporre querela di falso.

Il Comune di Torino si costituiva dopo la prima udienza, con memoria di costituzione del 13.01.2016, formulando le seguenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare inammissibile il presente ricorso per carenza di interesse ad agire o per la tardività nella presentazione del medesimo. In via subordinata e nel merito emettere ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell’art. 4 D. Lgs 150/2011 e per l’effetto rinviare la causa rimettendo in termini parte  convenuta per le produzioni istruttorie, rigettando le domande tutte formulate dal signor [omissis], poiché infondate in fatto e diritto”.

Soris non produceva l’originale delle cartolina di notifica, in quanto non rinvenuto nei propri uffici.

Il ricorrente disconosceva formalmente la sua firma in copia.

Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 3338/2016 del 17.10.2016 , pubblicata in data 18.10.2016, così inopinatamente decideva: “rigetta l’opposizione ex art. 32 d. lgs n. 150/2011 proposta dal sig. [omissis] nei confronti dell’ingiunzione di pagamento n. *** emessa da Soris spa per il mancato pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni al codice della Strada per un importo totale di € 21.925,18. Compensa tra le parti le spese di lite.

Si rendeva pertanto necessario proporre appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino, cosa che veniva fatta in seno al Tribunale (che ricordiamo essere competente per l'appello avverso le sentenze di primo grado emesse dal Giudice di Pace).

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IL GIUDIZIO DI APPELLO

Con atto di appello notificato in data 18.4.2017 , il sig. [omissis] chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:

Il Giudice di prime cure è chiaramente incorso nella palese violazione di legge e completa erroneità del processo logico che ha portato alla decisione, fondandola sulla valenza probatoria della notifica prodotta in copia, la cui sottoscrizione invece era stata tempestivamente disconosciuta da parte ricorrente.

Il giudice ha erroneamente ritenuto che il documento prodotto in copia e contestato, anche senza i requisiti di cui all’art. 2719 c.c., avesse il medesimo valore dell’originale e che, fosse possibileesperire il procedimento di querela di falso.

Diversamente il Giudice di Pace avrebbe dovuto ritenere che la contestazione della sottoscrizione del documento, prodotto solo in copia, onerava controparte di depositare il documento in originale al fine di consentire l’esperimento della querela di falso, perchè in caso di smarrimento dell’originale, la copia non è idonea a fondare mezzo di prova dell’avvenuta notifica del provvedimento impugnato.

Parte appellante chiedeva quindi di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha statuito che “non avendo il sig. [omissis] espresso la volontà di procedere a querela di falso, l’avviso di ricevimento, seppur prodotto in copia dalla Soris Spa, appare idoneo a documentare l’avvenuta ricezione dell’ingiunzione di pagamento n. *** con consegna dell’atto a mani del sig. [omissis] come avvenuta in data 02.11.2010”.

Ad onor del vero, il ricorrente ha sempre ribadito durante tutto il giudizio di primo grado l'impossibilità di procedere a proporre querela di falso in mancanza della produzione del documento in originale su cui proporre il procedimento di querela di falso.

Come noto, la querela di falso è esperibile solo e soltanto sul provvedimento in originale.

Il Tribunale di Torino con provvedimento in data 13.06.2017 sospendeva la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.

Si costituiva in giudizio Soris spa che chiedeva di confermarsi la sentenza impugnata.
Si costituiva altresì il Comune di Torino che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Veniamo ora a considerare l'opinione espressa dal giudice di appello, in sede di impugnazione, con l'analisi dei motivi di gravame esposti dal nostro studio:

Il Giudice di Pace riteneva che non avendo il ricorrente espresso la volontà di procedere a querela di falso, l’avviso di ricevimento, seppur prodotto in copia dalla Soris Spa, apparisse idoneo a documentare l’avvenuta ricezione dell’ingiunzione di pagamento n. *** con consegna dell’atto a mani del ricorrente come avvenuta in data 02.11.2010.
Sulla base di questa considerazione, il giudice di primo grado respingeva dunque l’opposizione.

Nel respingere l’opposizione, tuttavia, il giudice di pace non sembra essersi posto – almeno esplicitamente - il problema della tardività della opposizione instaurata nel 2015 avverso l’ordinanza ingiunzione ritenuta notificata nel novembre 2010; ha infatti motivato nel merito che, essendo valida la notifica dell’ordinanza ingiunzione nel 2010, doveva ritenersi infondata l’eccezione di prescrizione ex art. 28 L. 689/81 per leinfrazioni commesse tra il 2005 ed il 2008.

Sulla tempestività/tardività della opposizione, benchè neanche le parti avessero svolto considerazioni in questo giudizio di appello, il Tribunale ha ritenuto necessario pronunciarsi comunque, atteso che si tratta di questione rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 6 comma 10° d lgs 150/2011.
In ogni caso, la questione da affrontare, tanto per valutare la tempestività della opposizione, quanto per accertare nel merito la eccezione di prescrizione sui cui pare essersi fondato il rigetto, è la medesima e cioè se l’ordinanza opposta era stata validamente notificata al ricorrente.

Invero, si dovrà sottolineare che ad avviso del nostro studio non fosse proprio necessario soffermarsi su tale punto, atteso che tutti e 116 i verbali erano di fatto già prescritti e che l'unico atto in astratto idoneo a mantenere "vivi" i 116 verbali in esso racchiusi fosse proprio la sola ingiunzione di pagamento, la cui notifica anch'essa non era mai giunta al ricorrente, che aveva avuto conoscenza dello stesso solo attraverso un semplice avviso di pagamento ricevuto per posta semplice (neppure raccomandata).

Invero, la nostra difesa sosteneva che il Giudice di Pace avrebbe dovuto ritenere che la contestazione della sottoscrizione del documento prodotto, solo in copia, avrebbe dovuto onerare Soris e il Comune di Torino di depositare il documento in originale al fine di consentire al ricorrente l’eventuale esperimento della querela di falso, perchè in caso di smarrimento dell’originale, la copia non è idonea a fondare mezzo di prova dell’avvenuta notifica del provvedimento impugnato.

Soris ed il Comune di Torino sostenevano invece che la fede privilegiata della notifica, pur prodotta in copia, avrebbe di converso obbligato l’opponente, come affermato dal Giudice di prime cure, ad esperire quantunque la querela di falso (con notevole aggravio di spese per il povero cittadino ricorrente, che avrebbe dovuto farsi carico pure delle spese del relativo procedimento! - ndr).

Il Tribunale di Torino rilevava a questo punto che :

Non fossero oggetto di contestazione le seguenti circostanze: all’udienza del 22.6.2016 dinanzi al Giudice di Pace, il ricorrente aveva disconosciuto la propria sottoscrizione sulla copia della relata di notifica della ordinanza ingiunzione di pagamento N. *** di € 21.925,18; Soris non aveva allegato in giudizio l’originale della notificazione; il ricorrente non avesse proposto querela di falso avverso la copia della relata di notifica dell'ingiunzione.

Il Tribunale aggiungeva inoltre che: la copia della notifica di cui si discute non è assistita da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2719c.c. poiché è stata espressamente disconosciuta dal ricorrente e non è mai intervenuta alcuna attestazione di conformità da parte di pubblico ufficiale; la copia fotostatica della cartolina di notifica non è assistita dalla fede privilegiata previstadall’art. 2714 c.c., non essendo stata spedita nelle forme prescritte dal depositario dell’atto pubblico autorizzato.

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IL PRINCIPIO DI DIRITTO STATUITO DAL TRIBUNALE DI TORINO IN SEDE DI APPELLO

Veniamo ora allo snodo fondamentale del ragionamento svolto dal Tribunale:

Alla luce di queste premesse, l’appello deve ritenersi fondato:

infatti si legge nella sentenza Trib. Torino n. 3477 del 06.07.2018 che "il ricorrente ha tempestivamente contestato, come propria, la sottoscrizione posta in calce alla copia della relata di notifica della ordinanza ingiunzione; ha contestato quindi che la firma in copia fosse sua, chiedendo la produzione dell’originale al fine di poter eventualmente proporre querela di falso.

Disconoscere la sottoscrizione sulla copia del documento e chiedere la produzione dell’originale, altro non significa che contestare la conformità all’originale della sottoscrizione in copia, al fine di escludere la valenza probatoria del documento in copia, relativamente alla sottoscrizione.

Come dire: non si contesta in toto la conformità del contenuto dell’atto prodotto in copia rispetto all’originale, ma se ne contesta la conformità limitatamente alla sottoscrizione."

Nello svolgimento del procedimento infatti, Soris e il Comune di Torino avevano argomentato affermando che il ricorrente, disconoscendo la grafia apposta quale sottoscrizione alla notifica dell'ingiunzione di pagamento, non si fosse però anche curato di disconoscere il documento in sé prodotto in copia.

Lo Studio legale De Paola Longhitano argomentava sul punto sostenendo che il ricorrente, non avendo mai visto il documento in originale, non si potesse che limitare a disconoscere la grafia utilizzata per la sottoscrizione del medesimo. E tanto doveva bastare a considerare il documento nella sua interezza quale disconosciuto. Si deve infatti ritenere da quanto sopra, che il destinatario della notifica la cui sottoscrizione viene contestata, non abbia mai partecipato a formare detto documento e quindi non possa che limitarsi a disconoscere la grafia della sottoscrizione e non già l'intero documento alla cui formazione dell'originale non aveva mai partecipato (infatti ne disconosceva appositamente la sottoscrizione! - ndr)

Invece, inopinatamente, il Comune di Torino e Soris insistevano nell'aggrapparsi a questa teoria, ponendo un quesito al giudice che così veniva risolto: disconoscere la sottoscrizione sulla copia del documento e chiedere la produzione dell’originale, altro non significa che contestare la conformità all’originale della sottoscrizione in copia, al fine di escludere la valenza probatoria del documento in copia, relativamente alla sottoscrizione.

Ben avrebbe fatto dunque controparte, verificatosi il disconoscimento della sottoscrizione, a richiedere di avvalersi del documento e pertanto a richiedere la verificazione della scrittura. Così non fecero invece neppure in primo grado, pensando di poter onorare il ricorrente dell'incombente di esperire querela di falso, forse puntando a farlo desistere dall'intento, in considerazione dei notevoli costi dell'ulteriore procedimento di querela di falso (che si ribadisce comunque non fosse esperibile, in quanto la querela di falso può esperirsi solo ed esclusivamente sul documento in originale e non già su una copia fotostatica!).

Infatti, prosegue il Tribunale di Torino: "Ai sensi dell’art. 2712 c.c le riproduzioni meccaniche di fatti e cose formano piena prova dei fatti e delle cose ivi rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica – in tutto o in parte - all'originale di una scrittura non impedisce tuttavia che il Giudice possa accertarne la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il Giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cassazione civile sez. trib. 23 maggio 2018 n. 12737).

Contestata la conformità della copia all’originale, che non godeva di fede privilegiata ai sensi dell’art. 2719 c.c.- è quindi ancora possibile recuperare la valenza probatoria della copia contestata con altri mezzi probatori, anche presuntivi.

Nel caso che ci occupa quindi, a fronte della contestazione di conformità, che ha tolto valenza probatoria alla copia, per la precisione alla sottoscrizione in copia della notifica, incombeva su Soris l’onere di provare di aver effettivamente eseguito la notifica dell’ordinanza ingiunzione, allegando 1)l’originale della cartolina di notifica, ricevuta e sottoscritta dal ricorrente o allegando 2) altre evidenze probatorie, anche presuntive, che inducessero il Giudice a ritenere che comunque la copia fotostaticaera rappresentativa dell’originale.
Nel giudizio di primo grado le parti opposte non hanno assolto a tale onere probatorio: non hanno allegato nessun elemento di prova sulla base del quale poter superare, anche solo in via presuntiva, la contestazione della conformità della copia all’originale, essendosi limitate ad addurre di non aver ritrovato l’originale presso i propri uffici.

Evidentemente l’asserita perdita del documento in originale, non è fatto sufficiente a ritenere provato, neanche in via presuntiva, che la copia fosse conforme all’originale, asseritamente smarrito.

Diversamente ragionando, si consentirebbe di raggiungere la prova della autenticità, consentendo alla parte onerata semplicemente di addurre di aver smarrito l'originale del documento."

Si tratta anche qui di un passaggio importante della sentenza, in cui vengono sanciti principi di diritto su cui la Giurisprudenza è comunque granitica in materia di querela di falso. Tuttavia questi aspetti non erano mai stati analizzati così nel dettaglio e danno spazio per comprendere meglio il funzionamento dell'istituto del disconoscimento di un documento e il relativo meccanismo giuridico sotteso.

Così prosegue il Tribunale di Torino, in riforma totale della sentenza di primo grado del Giudice di pace: "Ha errato quindi il Giudice di Pace nel ritenere che il documento in copia contestato conservasse la sua valenza probatoria per il fatto che il ricorrente, dopo aver disconosciuto la propria sottoscrizione in copia – rectius averne contestato la conformità all’originale - , avrebbe dovuto pure proporre querela di falso.
La decisione del Giudice di prime cure appare errata infatti sotto un duplice profilo:

Il documento prodotto in copia – sia atto pubblico che scrittura privata – perde la sua efficacia probatoria se è ne è contestata la sua conformità all’originale (art. 2712 c.c.), in assenza di altri elementi probatori, anche indiziari, che convincano il Giudice della infondatezza della contestazione.

Il Giudice di pace pertanto – in difetto dell’originale o di altro elemento probatorio - avrebbe dovuto prendere atto della inesistenza della prova della avvenuta notifica dell’ordinanza ingiunzione;

La querela di falso può essere proposta solo contro un atto pubblico, in originale.

Pur se la querela può essere proposta anche prima della produzione in giudizio dell'originale del documento contestato, il conseguente giudizio di accertamento deve necessariamente svolgersi sull'originale e la parte interessata deve essere messa in condizione - prima di proporre la querela - di esaminare il documento originale, per non esporsi ad iniziative avventate (così Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19987).

Si legge ancora in sentenza che "L'attribuzione del contenuto della scrittura ad un determinato soggetto in virtù della sua sottoscrizione, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore con l'esito favorevole della querela di falso, postula che il documento sia stato prodotto in originale, nel quale solo si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione."

Pertanto solo l’allegazione da parte di Soris dell’originale della notifica, in quanto atto pubblico assistito da fede privilegiata, avrebbe onerato il ricorrente di proporre la querela di falso, per escludere l’autenticità della sua sottoscrizione in calce alla notifica.

La sentenza di primo grado veniva quindi riformata, annullando l'ingiunzione di pagamento nella sua interezza e condannando il Comune di Torino e Soris in solido alla refusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.

Se volete leggere il testo integrale della sentenza, questo è disponibile al lettore cliccando qui di seguito: Sentenza Tribunale di Torino n. 3477 del 06 luglio 2018

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