La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 9660/2014 ha sostenuto che è corretto confermare la sussistenza (anziché ridurne l'importo come ex adverso richiesto al Giudice) dell'assegno di mantenimento in favore della moglie anche qualora questa abbia rifiutato di passare da un contratto di lavoro part time a un contratto full time. Ciò in ragione della considerazione che nella fattispecie considerata l'emolumento che la moglie avrebbe percepito lavorando full time non sarebbe comunque risultato sufficiente per permetterle di mantenere il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.