Prestazione discontinua e Rapporto di lavoro subordinato

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La Cassazione con sentenza 7376 del 28 marzo 2014 ha stabilito che è da considerarsi subordinato a tempo indeterminato il rapporto di lavoro in essere con un dipendente, rapporto che il datore assumeva essere caratterizzato dalla discontinuità delle prestazioni (cosa che avviene sovente con i rapporti di lavoro a chiamata, quando la chiamata abbia i caratteri della continuità e non sia più meramente occasionale, come sarebbe previsto del resto per legge).

Peso decisivo nel caso di specie è stato attribuito dalla Suprema Corte alle testimonianze rese in giudizio dai testimoni, i quali avrebbero altresì confermato le mansioni svolte dal lavoratore.

La Cassazione giunge pertanto a confermare il pagamento di stipendi, contributi e TFR in favore del lavoratore in base all'art. 2126 c.c. (intitolato alla "prestazione di fatto con violazioni di legge"), anche in assenza di regolare nomina.