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D. L. 1/2012 Titolo 1 Capo 6

Capo VI  

 Servizi bancari e assicurativi  

  

Art. 27

Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di  conto di pagamento di base  

  

  1. All'articolo 12 del decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, 

sono apportate le seguenti modifiche:  

    a) il comma 7 e' soppresso;  

    b)  il  comma  9  e'  sostituito  dal  seguente:  "L'Associazione 

bancaria italiana, le  associazioni  dei  prestatori  di  servizi  di 

pagamento, la societa' Poste italiane S.p.a., il Consorzio  Bancomat, 

le imprese che gestiscono circuiti di  pagamento  e  le  associazioni 

delle  imprese  maggiormente  significative   a   livello   nazionale 

definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro  i  tre  mesi 

successivi, le regole generali per  assicurare  una  riduzione  delle 

commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione  alle 

transazioni effettuate mediante  carte  di  pagamento,  tenuto  conto 

della necessita' di assicurare trasparenza  e  chiarezza  dei  costi, 

nonche' di  promuovere  l'efficienza  economica  nel  rispetto  delle 

regole di concorrenza";  

    c) il comma 10 e' sostituito dal  seguente:  "Entro  i  sei  mesi 

successivi all'applicazione delle  misure  di  cui  al  comma  9,  il 

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dello sviluppo economico, sentite la  Banca  d'Italia  e  l'Autorita' 

garante della concorrenza e del  mercato,  valuta  l'efficacia  delle 

misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata  definizione 

e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate 

con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di  concerto 

con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca  d'Italia 

e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato";  

    d) e' inserito il comma 10 bis: "Fino all'esito della valutazione 

di  efficacia  di  cui  al  comma  10,  l'applicazione  del  comma  7 

dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' sospesa. In 

caso di valutazione positiva, il comma 7 dell'articolo 34 della legge 

12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato. Nel  caso  di  valutazione  non 

positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo 

34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' dettata  dal  decreto  del 

Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10".  

  2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in  corso 

sono  adeguati  entro  novanta  giorni  alle  disposizioni   di   cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n. 

385, introdotto dalla  legge  di  conversione  del  decreto  legge  6 

dicembre 2011, n. 201.  

  3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29  novembre 

2008, n. 185, convertito dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  sono 

abrogati.  


 Art. 28

Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari

  

  1.Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari  finanziari 

se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di  un  contratto 

di assicurazione sulla vita  sono  tenuti  a  sottoporre  al  cliente 

almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.  

Art. 29  

Efficienza produttiva del  risarcimento  diretto  e  risarcimento  in forma specifica  

  

  1. Nell'ambito del sistema  di  risarcimento  diretto  disciplinato 

dall'art. 150 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.209,  i 

valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla  base  dei  quali 

vengono  definite  le  compensazioni  tra  compagnie  sono  calcolati 

annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva 

delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi 

e l'individuazione delle frodi.  

  2. In alternativa ai  risarcimenti  per  equivalente,  e'  facolta' 

delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in 

forma specifica. In questo caso, se il risarcimento  e'  accompagnato 

da idonea garanzia sulle riparazioni, di validita' non  inferiore  ai 

due anni per tutte le  parti  non  soggette  a  usura  ordinaria,  il 

risarcimento per equivalente e' ridotto del 30 per cento.  

Art. 30

Repressione delle frodi  

  

  1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad  esercitare  il 

ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 

2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui 

al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209, e'  tenuta  a 

trasmettere  all'ISVAP,   con   cadenza   annuale,   una   relazione, 

predisposta  secondo  un  modello  stabilito  dall'ISVAP  stesso  con 

provvedimento da emanare entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in 

vigore della legge di conversione del presente decreto. La  relazione 

contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per  i 

quali si e' ritenuto di  svolgere  approfondimenti  in  relazione  al 

rischio di frodi,  il  numero  delle  querele  o  denunce  presentate 

all'autorita'  giudiziaria,  l'esito  dei  conseguenti   procedimenti 

penali, nonche' in ordine alle misure organizzative interne  adottate 

o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla  base  dei  predetti 

elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza  di  cui 

al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui 

al  citato  decreto  legislativo  n.  209  del  2005,  e   successive 

modificazioni,    al     fine     di     assicurare     l'adeguatezza 

dell'organizzazione aziendale  e  dei  sistemi  di  liquidazione  dei 

sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.  

  2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad  esercitare  il  ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui  all'articolo  2, 

comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private,  di  cui 

al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare 

nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale 

e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea  forma  di 

diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per  i  sinistri 

derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attivita' di 

controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.  

         

Art. 31

Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i  terzi  per  i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada  

  

  1. Al  fine  di  contrastare  la  contraffazione  dei  contrassegni 

relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita'  civile 

verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione  dei  veicoli  a 

motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto 

con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito 

l'ISVAP, con regolamento da emanare entro  sei  mesi  dalla  data  di 

entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto 

legge, definisce le modalita' per la progressiva  dematerializzazione 

dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione  con 

sistemi elettronici o telematici, anche in  collegamento  con  banche 

dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei  relativi  controlli,  dei 

dispositivi o mezzi tecnici di controllo  e  rilevamento  a  distanza 

delle violazioni delle norme del  codice  della  strada,  di  cui  al 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui  al 

primo periodo definisce le caratteristiche  e  i  requisiti  di  tali 

sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della 

sua entrata in vigore, per la conclusione del  relativo  processo  di 

dematerializzazione.  

  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  avvalendosi 

dei dati forniti  gratuitamente  dalle  compagnie  di  assicurazione, 

forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano 

coperti dall'assicurazione per  la  responsabilita'  civile  verso  i 

terzi prevista  dall'articolo  122  del  codice  delle  assicurazioni 

private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209.  Il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi 

proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco  di  cui  al  primo 

periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel 

caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di 

uso pubblico o su aree a queste equiparate.  Il  predetto  elenco  e' 

messo a disposizione  delle  forze  di  polizia  e  delle  prefetture 

competenti in ragione del luogo di  residenza  del  proprietario  del 

veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo 

del presente comma si provvede con le risorse  umane,  strumentali  e 

finanziarie disponibili a legislazione vigente.  

  3.   La   violazione   dell'obbligo    di    assicurazione    della 

responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  puo' 

essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, 

anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi  tecnici 

per il controllo del traffico e per il rilevamento a  distanza  delle 

violazioni delle norme di  circolazione,  approvati  o  omologati  ai 

sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di  cui  al 

decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive 

modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature  per  il 

controllo a distanza dell'accesso nelle  zone  a  traffico  limitato, 

nonche' attraverso altri sistemi per la  registrazione  del  transito 

dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La 

violazione  deve  essere  documentata  con  sistemi  fotografici,  di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle  esigenze  correlate 

alla tutela della riservatezza personale,  consentano  di  accertare, 

anche in momenti successivi, lo  svolgimento  dei  fatti  costituenti 

illecito amministrativo,  nonche'  i  dati  di  immatricolazione  del 

veicolo ovvero il  responsabile  della  circolazione.  Qualora  siano 

utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui 

al presente comma, non vi e' l'obbligo  di  contestazione  immediata. 

Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da 

emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti 

l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per 

la protezione dei dati personali, sono  definite  le  caratteristiche 

dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli 

di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita' di  attuazione 

del presente comma, prevedendo a tal fine anche  protocolli  d'intesa 

con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza 

pubblica.  

         

Art. 32

Ispezione  del  veicolo,  scatola   nera,   attestato   di   rischio,  liquidazione dei danni  

  

  1. Al comma 1 dell'articolo  132  del  codice  delle  assicurazioni 

private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono 

aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere 

ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione  obbligatoria 

di sottoporre volontariamente il veicolo ad  ispezione,  prima  della 

stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai  sensi  del 

periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto  alle 

tariffe stabilite ai  sensi  del  primo  periodo.  Nel  caso  in  cui 

l'assicurato acconsenta all'istallazione  di  meccanismi  elettronici 

che registrano l'attivita' del veicolo,  denominati  scatola  nera  o 

equivalenti, i costi sono a  carico  delle  compagnie  che  praticano 

inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite  ai  sensi  del 

primo periodo.".  

  2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di  cui 

al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive 

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma 

1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  indicazioni 

contenute  nell'attestazione   sullo   stato   del   rischio   devono 

comprendere la specificazione della tipologia del  danno  liquidato»; 

b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter.  La  consegna 

dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e  1- 

bis, nonche' ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al  comma  1, 

e' effettuata anche per via telematica, attraverso  l'utilizzo  delle 

banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di 

cui all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole:  «puo'  prevedere  » 

sono sostituite  dalla  seguente:  «prevede  »;  d)  il  comma  4  e' 

sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del  rischio, 

all'atto della stipulazione di un contratto per il  medesimo  veicolo 

al  quale  si  riferisce  l'attestato,  e'   acquisita   direttamente 

dall'impresa assicuratrice in via  telematica  attraverso  le  banche 

dati di cui al comma 2 del presente articolo e  di  cui  all'articolo 

135».  

  3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di  cui 

al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive 

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri  con 

soli danni a cose, la richiesta di risarcimento,  presentata  secondo 

le modalita' indicate nell'articolo 145, deve essere corredata  della 

denuncia  secondo  il  modulo  di  cui  all'articolo  143  e   recare 

l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento 

e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose  danneggiate  sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno. 

Entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  di  tale   documentazione, 

l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e  motivata 

offerta per  il  risarcimento,  ovvero  comunica  specificatamente  i 

motivi per i quali  non  ritiene  di  fare  offerta.  Il  termine  di 

sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia  sia 

stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine  di 

consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del  danno,  le 

cose   danneggiate   devono   essere   messe   a   disposizione   per 

l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo 

dal giorno di ricevimento della richiesta di  risarcimento  da  parte 

dell'assicuratore. Il danneggiato  puo'  procedere  alla  riparazione 

delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine  indicato  al 

periodo precedente, entro il quale devono essere comunque  completate 

le operazioni di accertamento del danno da  parte  dell'assicuratore, 

ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel  caso  in 

cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. 

Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione  per 

l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero  siano 

state  riparate  prima  dell'ispezione  stessa,  l'impresa,  ai  fini 

dell'offerta  risarcitoria,  effettuera'   le   proprie   valutazioni 

sull'entita` del danno  solo  previa  presentazione  di  fattura  che 

attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il 

diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di  non 

procedere alla riparazione»;  

    b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:  

    «2-bis.  A  fini  di  prevenzione  e   contrasto   dei   fenomeni 

fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla 

consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal 

risultato della consultazione, avuto riguardo al codice  fiscale  dei 

soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due 

parametri di significativita',  come  definiti  dall'articolo  4  del 

provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.  209  del  7  settembre  2010,  l'impresa  puo' 

decidere, entro i termini  di  cui  ai  commi  1  e  2  del  presente 

articolo,  di  non  fare  offerta  di  risarcimento,  motivando  tale 

decisione con la necessita' di condurre ulteriori approfondimenti  in 

relazione  al  sinistro.  La  relativa  comunicazione  e`   trasmessa 

dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e` anche  trasmessa 

la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro.  Entro 

trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa 

deve comunicare al danneggiato le sue  determinazioni  conclusive  in 

merito   alla   richiesta   di    risarcimento.    All'esito    degli 

approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo,  l'impresa  puo' 

non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il  termine  di 

cui al terzo periodo, presenti  querela,  nelle  ipotesi  in  cui  e` 

prevista,    informandone    contestualmente    l'assicurato    nella 

comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla 

richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo  periodo;  in  tal 

caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la 

presentazione della querela, di cui all'articolo  124,  primo  comma, 

del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni 

entro  il  quale   l'impresa   comunica   al   danneggiato   le   sue 

determinazioni conclusive.  

    Restano  salvi  i  diritti  del  danneggiato   in   merito   alla 

proponibilita'  dell'azione  di  risarcimento  nei  termini  previsti 

dall'articolo 145, nonche' il diritto  del  danneggiato  di  ottenere 

l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo  il 

caso di presentazione di querela o denuncia»;  

    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato,  in 

pendenza dei termini di cui ai commi 1  e  2  e  fatto  salvo  quanto 

stabilito  dal  comma  5,  non  puo'   rifiutare   gli   accertamenti 

strettamente necessari alla valutazione  del  danno  alle  cose,  nei termini di cui al comma  1,  o  del  danno  alla  persona,  da  parte 

dell'impresa.  Qualora  cio'  accada,   i   termini   per   l'offerta 

risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali  l'impresa 

non ritiene di fare offerta sono sospesi».  

         

Art. 33

Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidita'  derivanti  da incidenti  

  

  1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122, 

sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a) al comma 1:  

      1) la parola: «micro-invalidita'» e` sostituita dalla seguente: 

«invalidita'»;  

      2) le parole:  «di  cui  al  comma  1»  sono  sostituite  dalle 

seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;  

    b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:  

    «2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente 

danni a cose  conseguenti  a  sinistri  stradali  da  cui  derivi  il 

risarcimento a carico della  societa'  assicuratrice  si  applica  la 

disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;  

    c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita'» sono  sostituite 

dalla seguente: «invalidita'».  

         

Art. 34

Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto  

  

  1.  Gli  intermediari  che  distribuiscono   servizi   e   prodotti 

assicurativi  del  ramo  assicurativo  di   danni   derivanti   dalla 

circolazione  di  veicoli  e  natanti  sono   tenuti,   prima   della 

sottoscrizione  del  contratto,  a  informare  il  cliente,  in  modo 

corretto, trasparente ed  esaustivo,  sulla  tariffa  e  sulle  altre 

condizioni contrattuali proposte  da  almeno  tre  diverse  compagnie 

assicurative non appartenenti a medesimi  gruppi,  anche  avvalendosi 

delle informazioni  obbligatoriamente  pubblicate  dalle  imprese  di 

assicurazione sui propri siti internet.  

  2. Il contratto stipulato senza la  dichiarazione  del  cliente  di 

aver ricevuto le informazioni  di  cui  al  comma  1  e'  affetto  da 

nullita' rilevabile solo a favore dell'assicurato. 

  3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma  1  comporta 

l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico  della  compagnia  che  ha 

conferito il mandato all'agente, che risponde in solido  con  questo, 

in una misura non inferiore a euro 50.000  e  non  superiore  a  euro 

100.000.  

         

Art. 35

Misure per la  tempestivita'  dei  pagamenti,  per  l'estinzione  dei  debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche'  disposizioni in materia di tesoreria unica  

  

  1. Al fine di  accelerare  il  pagamento  dei  crediti  commerciali 

esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto 

connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione  di  servizi  e 

forniture, certi, liquidi  ed  esigibili,  corrispondente  a  residui 

passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:  

  a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo  27  della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente  degli 

importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante 

riassegnazione, previo  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello 

Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse 

complessivamente disponibili relative a rimborsi e  compensazioni  di 

crediti di imposta, esistenti presso la  contabilita'  speciale  1778 

"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Le assegnazioni disposte 

con utilizzo delle somme di cui  al  periodo  precedente  non  devono 

comportare,   secondo   i   criteri   di   contabilita'    nazionale, 

peggioramento    dell'indebitamento     netto     delle     pubbliche 

amministrazioni;  

  b) i crediti di cui al presente comma maturati  alla  data  del  31 

dicembre 2011, su richiesta dei soggetti  creditori,  possono  essere 

estinti, in luogo del pagamento disposto con le  risorse  finanziarie 

di cui alla lettera a), anche  mediante  assegnazione  di  titoli  di 

Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo  di  cui 

alla presente lettera puo'  essere  incrementato  con  corrispondente 

riduzione degli importi di cui  alla  lettera  a).  Con  decreto  del 

Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' per 

l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente  e  sono 

stabilite le caratteristiche dei titoli e le  relative  modalita'  di 

assegnazione  nonche'  le  modalita'  di  versamento  al  titolo   IV 

dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore  dei 

titoli di Stato assegnati, con utilizzo della  medesima  contabilita' 

di cui alla lettera a).  Le  assegnazioni  dei  titoli  di  cui  alla 

presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni  nette 

dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.  

  2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese  relative  a 

consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 

31 dicembre 2011, il cui pagamento  rientri,  secondo  i  criteri  di 

contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse  e  il 

cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro  dell'economia  e 

delle finanze, secondo le medesime modalita' di cui alla circolare n. 

38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  5 

dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50,  della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012,  di 

un importo di  euro  1.000  milioni  mediante  riassegnazione  previo 

versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro  740  milioni 

delle risorse complessivamente  disponibili  relative  a  rimborsi  e 

compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' 

speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio", e di  euro 

260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante 

dal comma 9 del  presente  articolo.  La  lettera  b)  del  comma  17 

dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' soppressa.  

  3. All'onere per interessi  derivante  dal  comma  1,  pari  a  235 

milioni di euro annui a  decorrere  dal  2012,  si  provvede  con  la 

disposizione di cui al comma 4.  

  4. In relazione alle  maggiori  entrate  rivenienti  nei  territori 

delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote  dell'accisa 

sull'energia   elettrica   disposti   dai   decreti   del    Ministro 

dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento 

dell'accisa  sull'energia  elettrica  a  seguito   della   cessazione 

dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale  all'accisa 

sull'energia elettrica,  il  concorso  alla  finanza  pubblica  delle 

Regioni a statuto speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e 

Bolzano  previsto  dall'articolo  28,  comma  3,  primo  periodo  del 

decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con  legge  22 

dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di euro annui a 

decorrere dall'anno 2012. La quota di  maggior  gettito  pari  a  6,4 

milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario  dai  decreti 

di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato.    5. Con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si 

provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.  

  6.   Al   fine   di   assicurare   alle    agenzie    fiscali    ed 

all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  la   massima 

flessibilita' organizzativa, le  stesse  possono  derogare  a  quanto 

previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del  decreto-legge 

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla  legge  30 

luglio 2010, n. 122, a condizione  che  sia  comunque  assicurata  la 

neutralita' finanziaria,  prevedendo,  ove  necessario,  la  relativa 

compensazione, anche a  carico  del  fondo  per  la  retribuzione  di 

posizione e di risultato o di altri fondi  analoghi;  resta  comunque 

ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo  periodo, 

del  citato  decreto-legge  n.  78  del  2010.  Per   assicurare   la 

flessibilita' organizzativa e la  continuita'  delle  funzioni  delle 

pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice 

di cui all'articolo 16, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo 

2001 n. 165 e successive modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza 

o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere 

attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto  conto 

dei criteri previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  per  un  periodo 

determinato, al titolare di uno degli uffici di livello  dirigenziale 

generale  compresi  nelle  strutture.  Resta  fermo  quanto  disposto 

dall'articolo 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  

  7. Il comma 1 dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  6  maggio 

2011, n. 68, e' soppresso.  

  8. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica  e 

del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla  data  di 

entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il 

regime di  tesoreria  unica  previsto  dall'articolo  7  del  decreto 

legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso.  Nello  stesso  periodo 

agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria  unica 

ai sensi del citato articolo 7 si applicano le  disposizioni  di  cui 

all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984,  n.  720  e  le  relative 

norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione 

della presente disposizione le disponibilita'  dei  predetti  enti  e 

organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni 

altra forma di indebitamento non  sorrette  da  alcun  contributo  in 

conto capitale o in conto  interessi  da  parte  dello  Stato,  delle 

regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.  

  9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli  enti  ed 

organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il  50  per 

cento delle disponibilita' liquide esigibili  depositate  presso  gli 

stessi alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sulle 

rispettive  contabilita'  speciali,  sottoconto  fruttifero,   aperte 

presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve 

essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti 

finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle 

finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, 

sono  smobilizzati,  ad  eccezione  di  quelli  in  titoli  di  Stato 

italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle 

contabilita' speciali aperte presso la tesoreria  statale.  Gli  enti 

provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle  somme 

depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o  cassieri 

entro il 15 marzo 2012.  

  10. Fino al completo riversamento delle risorse sulle  contabilita' 

speciali di cui al comma 9, per  far  fronte  ai  pagamenti  disposti 

dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma  8,  i  tesorieri  o 

cassieri  degli  stessi  utilizzano   prioritariamente   le   risorse 

esigibili depositate presso  gli  stessi  trasferendo  gli  eventuali 

vincoli di destinazione sulle somme depositate  presso  la  tesoreria 

statale.  

  11. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23  dicembre 

1998, n. 448 e fino  all'adozione  del  bilancio  unico  d'Ateneo  ai 

dipartimenti e ai  centri  di  responsabilita'  dotati  di  autonomia 

gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni  di  cui  ai 

commi 8, 9 e 10 del presente articolo.  

  12. A decorrere  dall'adozione  del  bilancio  unico  d'Ateneo,  le 

risorse liquide delle universita', comprese quelle dei dipartimenti e 

degli altri centri dotati di autonomia gestionale  e  amministrativa, 

sono gestite in maniera accentrata.  

  13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice  civile, 

per  effetto  delle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi,  i 

contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di  cui  al 

comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto 

possono essere rinegoziati in via diretta tra  le  parti  originarie, 

ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti  stessi. 

Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti  ed  organismi  hanno 

diritto di recedere dal contratto.